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Trento, 23 ottobre 2007
IL PIANO DELLA MOBILITA’ DELLA PROVINCIA
SIA COERENTE CON IL PROTOCOLLO TRASPORTI
DELLA CONVENZIONE DELLE ALPI
Proposta di mozione presentata da Roberto Bombarda
consigliere provinciale dei Verdi e Democratici per L’Unione
Il Protocollo attuativo "Trasporti" della Convenzione delle Alpi è stato approvato nel corso della VI Conferenza delle Alpi, tenutasi a Lucerna il 30-31 ottobre 2000.
L'obiettivo "generale" previsto dal trattato, che le Parti contraenti si impegnano a perseguire è:
L'attuazione di una politica sostenibile dei trasporti (art. 1), tesa a:
- ridurre gli effetti negativi e i rischi derivanti dal traffico intraalpino e transalpino ad un livello che sia tollerabile per l'uomo, la fauna, la flora ed i loro habitat (articolo 1, co. 1, let. a);
- contribuire allo sviluppo sostenibile dello spazio vitale e delle attività economiche (articolo 1, let. b);
- limitare per quanto possibile l'impatto che possa compromettere il ruolo e le risorse del territorio alpino nonché la conservazione dei suoi paesaggi naturali e culturali (articolo 1, let. c);
- garantire il traffico intraalpino e transalpino incrementando l'efficacia e l'efficienza dei sistemi di trasporto e favorendo i vettori meno inquinanti e con minor consumo di risorse ad un costo economicamente sopportabile (articolo 1, let. d);
- assicurare condizioni di concorrenza equilibrata tra i singoli vettori (articolo 1, let. e);
- osservare i principi di precauzione, prevenzione e causalità (articolo 1, co. 2).
Il Protocollo inoltre, prevede una serie di impegni volti all'adozione di specifiche misure a carico delle Parti. In particolare, esse possono essere divise in 3 differenti livelli:
1. Strategie, programmi e progetti: per quanto attiene la strategia generale della politica dei trasporti, le Parti contraenti si impegnano a:
- attuare una gestione razionale e sicura dei trasporti nel contesto di una rete di trasporti integrata, coordinata e transfrontaliera (articolo 7, co. 1);
- realizzare verifiche di opportunità, valutazioni dell'impatto ambientale e analisi dei rischi (art. 8) nel caso di grandi costruzioni, trasformazioni sostanziali o potenziamento delle infrastrutture di trasporto esistenti In particolare è previsto l'impegno ad effettuare consultazioni preventive con le Parti nel caso di infrastrutture aventi un significativo impatto transfrontaliero, fatte salve le opere già decise al momento dell'approvazione del Protocollo (articolo 8, co. 2);
2. Misure tecniche: per quanto concerne le misure tecniche, le Parti contraenti si impegnano a:
- promuovere l'istituzione ed il potenziamento di sistemi di trasporto pubblico ecocompatibile e orientati agli utenti (art. 9);
- sfruttare la particolare idoneità della ferrovia per soddisfare la domanda di trasporto a lunga distanza ed al fine di un migliore sfruttamento della rete ferroviaria (per il trasporto su rotaia) per la valorizzazione economica e turistica del territorio alpino (art. 10);
- potenziare la navigazione al fine della riduzione della quota di transito terrestre del trasporto merci (articolo 10, co. 2);
- astenersi dalla costruzione di nuove strade di grande comunicazione per il trasporto transalpino (articolo 11, co. 1);
- realizzare progetti stradali di grandi comunicazione per il trasporto intraalpino solo a patto che siano osservate le condizioni richieste dall'articolo 11, co. 2;
- ridurre per quanto possibile, l'impatto ambientale e acustico prodotto dal traffico aereo (art. 12);
- limitare e all'occorrenza vietare il lancio da aeromobili all'esterno di aerodromi (art. 12);
- migliorare il sistema dei trasporti pubblici che collega gli aeroporti siti nelle vicinanze delle alpi con le diverse regioni alpine, per poter far fronte alla domanda di trasporto aereo senza aumentare la pressione sull'ambiente (articolo 12, co. 2);
- valutare gli effetti prodotti sul settore dei trasporti dalle installazioni di nuovi impianti turistici e ad adottare, all'occorrenza, provvedimenti di precauzione e di compensazione (art. 13);
- creare e conservare zone di bassa intensità di traffico o vietate al traffico, nonché l'istituzione di località turistiche vietate al traffico e tutte le misure atte a favorire l'accesso ed il soggiorno dei turisti senza automobile (articolo 13, co. 2);
- applicare il principio di causalità e sostenere l'applicazione di un sistema di calcolo capace di individuare i costi d'infrastruttura e quelli esterni, al fine di riuscire ad introdurre progressivamente sistemi di tassazione che permettano di coprire in modo equo i costi reali (art. 14).
3. Monitoraggio e controllo: per quello che invece riguarda il monitoraggio ed il controllo, le Parti contraenti si impegnano a:
- registrare ed aggiornare periodicamente, secondo uno schema unitario, lo stato attuale e l'evoluzione dell'offerta e dell'utilizzazione delle infrastrutture di trasporto, nonché la riduzione dell'impatto ambientale in un apposito documento di riferimento per verificare i risultati dei provvedimenti attuativi (art. 15);
- adottare obiettivi di qualità ambientale tesi al raggiungimento della sostenibilità dei trasporti e predisporre standard e di indicatori adeguati alle specifiche condizioni del territorio alpino al fine di quantificare l'evoluzione dell'impatto sull'ambiente e sulla salute provocato dai trasporti (art. 16).
Il Protocollo Trasporti è già assunto nella normativa di Francia, Svizzera, Austria, Germania, Liechtenstein, Austria e Slovenia. Per quanto riguarda l’Italia è in corso a livello parlamentare l’iter per l’approvazione, che ha già superato l’esame a livello di commissione.
L’articolo 52 della LP 20 marzo 2000, n. 3 ha introdotto nella legislazione della Provincia di Trento il Piano provinciale della mobilità. Il disegno di legge n. 253/XIII “Pianificazione urbanistica e governo del territorio”, la cui presentazione in aula è prevista nei primi mesi del 2008, sostituisce all’articolo 147 quello relativo al Piano citato, il quale nella nuova formulazione “costituisce lo strumento pianificatorio per l’attuazione delle politiche provinciali e per la programmazione degli interventi in materia di mobilità, in attuazione del Piano urbanistico provinciale…” (e dello statuto di autonomia). Inoltre il Piano “… ha efficacia conformativa sotto il profilo urbanistico e prevale su ogni altro strumento di pianificazione territoriale per gli interventi espressamente definiti a livello cartografico…”.
Vista dunque la rilevanza del documento, sarebbe importante se lo stesso fosse ispirato, nei principi e nei contenuti, al Protocollo Trasporti della Convenzione delle Alpi, testo già recepito nelle normative dei Paesi alpini, al momento Italia esclusa (si presume ancora per poco).
Ciò premesso
il Consiglio impegna la Giunta provinciale
1. ad ispirare il Piano provinciale della Mobilità ai principi ed ai contenuti del Protocollo Trasporti della Convenzione delle Alpi;
2. ad incentivare e favorire tutte le iniziative per attuare gli stessi principi ed in particolare ad incentivare e favorire il trasferimento delle merci da gomma a rotaia ed il trasporto intermodale.
Cons. prov. dott. Roberto Bombarda
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ROBERTO
BOMBARDA
BIOGRAFIA
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