Roberto Bombarda - attività politica e istituzionale | ||||||||||||||||||||||||||||
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Trento, 28 aprile 2009 L’art. 12 della legge sulla caccia (157/1992) stabilisce, al comma 5 che la caccia è esercitata in via esclusiva in una delle seguenti modalità: “vagante in zona Alpi”, “da appostamento fisso” e “nell’insieme delle altre forme consentite e praticate nel restante territorio”. Quest’ultima modalità, a parte “l’appostamento fisso” è quella praticata al di fuori della “zona Alpi” che ricomprende l’intero territorio provinciale. I cacciatori che si recano a caccia fuori dalla propria regione (nel nostro caso provincia) di residenza, devono richiedere, presso la regione ove risiedono, il rilascio di un apposito tesserino su cui viene annotata la modalità di caccia prescelta. Secondo la norma precitata, ed in particolare il combinato disposto dei commi 5 e 12 è escluso che lo stesso cacciatore possa cacciare qui, in provincia di Trento, con la modalità “vagante in zona Alpi” e in altra regione, non ricompresa in “zona Alpi” con la modalità “nell’insieme delle altre forme consentite e praticate nel restante territorio”. Il comma 5, infatti, stabilisce chiaramente che la caccia è esercitata in via esclusiva solo in una delle tre modalità previste. Secondo una segnalazione trasmessa alla procura della Repubblica di Trento ed al sottoscritto per conoscenza, a molti cacciatori che esercitano la caccia in Provincia di Trento (e quindi con la modalità “vagante in zona Alpi”) viene rilasciato il tesserino per cacciare anche in altre regioni. I cacciatori apporrebbero arbitrariamente sui predetti tesserini una modalità di caccia diversa da quella qui praticata, non potendo fare altrimenti quando si recano in regioni fuori dalla “zona Alpi”. Così facendo, tuttavia, si aggirerebbe il divieto previsto dalla legge 157/92. Ciò accade anche perché in Provincia di Trento il tesserino è rilasciato dall’Ente gestore e non dal Servizio faunistico della Provincia: basterebbe che il tesserino venisse rilasciato dal Servizio, sia pure su richiesta dell’Ente gestore, ed in questo modo sarebbe più difficile aggirare la legge. Peraltro mi pare quasi superfluo segnalare che, al di là di qualsiasi valutazione di natura “protezionistica”, se il cacciatore in questione venisse coinvolto o provocasse un incidente venatorio sarebbe altamente probabile che la violazione venga scoperta e nessuna assicurazione coprirebbe il danno, trattandosi di esercizio illecito della caccia, con le conseguenze che possiamo immaginare. Per tale ragione, ed al fine di accertare non solo se la segnalazione è fondata, ma anche la dimensione del fenomeno, interrogo il presidente della Giunta provinciale per sapere:a) Quanti tesserini negli ultimi tre anni sono stati rilasciati dal Servizio faunistico o da altro ufficio provinciale, per esercitare la caccia fuori provincia; b) Se l’opzione della modalità di caccia è apposta sul tesserino a cura del Servizio faunistico oppure è lasciata alla compilazione del richiedente; c) Se, a fine stagione faunistica, i tesserini vengono richiesti ai cacciatori richiedenti al fine di effettuare i dovuti controlli e, in particolare, se risulti che qualche cacciatore ha indicato una modalità di caccia diversa da quella praticata nella sua zona di residenza. d) Se non sia opportuno – al fine di evitare abusi – controllare prima del rilascio del tesserino che la caccia fuori della provincia di Trento sia esercitata in territori analoghi al nostro (vale a dire in “zona alpi”). Cons. Roberto Bombarda |
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