Trento, 20 ottobre 2009
Disegno di legge
"Percorsi ciclabili
e ciclopedonali"
relazione
Alla fine del 1988, ormai oltre vent’anni fa, la Provincia di Trento si dotò di una legge per rendere possibile la realizzazione di una rete di piste ciclabili e ciclopedonali “al fine di migliorare le condizioni ambientali, riqualificare la qualità degli spazi urbani contribuendo al decongestionamento del traffico veicolare a motore, garantire la sicurezza nell’uso della bicicletta e favorire il cicloturismo”. Si concludeva un decennio in cui l’impegno delle associazioni dei ciclisti amatoriali (in Trentino, molto attivi gli “amici della bicicletta”) era stato rivolto a promuovere l’uso della bicicletta ed al tempo stesso sensibilizzare l’amministrazione pubblica a progettare un “sistema a rete”, tenendo conto dei necessari raccordi con quanto altre province e regioni confinanti stavano facendo. In vent’anni molto lavoro è stato fatto ed ora il Trentino dispone di una rete – non completamente realizzata, soprattutto nelle tratte di collegamento fra bacini diversi (vedi ad esempio il Bus de Vela o le tratte del Limarò e di Ponte Pià per collegare le Giudicarie alla Valle dei Laghi) – di tutto rispetto. Se le piste ciclabili non hanno forse contribuito a ridurre il traffico a motore – anche perché fa fatica ad affermarsi la cultura della pedonalizzazione dei centri abitati, non solo nel capoluogo, ma anche nei paesi e nelle valli – certamente hanno provocato un aumento dell’uso della bicicletta per fare sport non competitivo ed hanno contribuito a favorire il cicloturismo. Le piste ciclabili si sono configurate, negli ultimi decenni, come le “infrastrutture sportive” più apprezzate ed utilizzate dai trentini, di ogni età e genere. Un ottimo investimento per il tempo libero e la salute della nostra popolazione, dunque, ma anche un’occasione straordinaria per avvicinare al territorio popolazione residente e turisti. Scopo di questo disegno di legge, dunque, è quello di proporre una rivisitazione di una norma che nel corso dei suoi oltre vent’anni di vita è stata aggiornata solo con modestissimi interventi su questioni che hanno interessato essenzialmente adeguamenti alla disciplina sulle strade (distanze stradali) ed all’assunzione di oneri di manutenzione.
Senza dilungarmi in considerazioni di carattere generale sulle forme di mobilità alternative al traffico motorizzato – valutazioni ormai ampiamente condivise anche se non sempre tradotte in comportamenti personali coerenti – mi limito ad illustrare i punti principali di questa proposta di aggiornamento della disciplina sulla realizzazione e gestione delle piste ciclabili.
Fra le finalità della norma (art. 1) è stato esplicitato il raccordo necessario della “mobilità ciclistica” con il piano generale della mobilità e, conseguentemente, con le indicazioni del nuovo piano urbanistico, non solo per garantire la sicurezza della mobilità ciclistica e ciclopedonale (già previsto nella previgente normativa) ma anche per garantirne l’intermodalità dell’uso (e quindi l’effettivo raccordo con le altre forme di mobilità pubblica (autobus, ferrovia ecc.). Fra gli scopi della nuova disciplina proposta vi è anche quello di promuovere – attraverso l’intermodalità – politiche di moderazione del traffico a motore, ottenendo così anche un risparmio energetico.
Con l’art. 2 vengono precisati gli obiettivi che dovranno ispirare la progettazione e/o il potenziamento della rete: favorire i collegamenti casa – scuola – lavoro; recuperare relitti stradali o ferroviari dismessi, favorire percorsi lungo gli argini di fiumi, torrenti e laghi anche con l’obiettivo di evitare la “coabitazione” delle piste con le sedi stradali destinate al traffico veicolare a motore, per garantire il massimo di sicurezza possibile. Particolare attenzione dovrà essere posta nella realizzazione di percorsi che potranno valorizzare le località turistiche, prevedendo apposite aree di sosta e ristoro e di parcheggi adeguati. Inoltre si avrà cura di assicurare un adeguato raccordo con le linee ferroviarie utilizzando, ove possibile anche con il recupero dei manufatti esistenti, le vecchie stazioni e i caselli ferroviari dismessi, quali punti di sosta e/o parcheggio.
L’art. 3 disciplina i rapporti fra Provincia ed Enti locali, sia per quanto riguarda l’individuazione delle piste di carattere provinciale (in particolare quelle che collegano la nostra provincia con i territori di altre regioni confinanti) e le tratte locali di interesse comunale, sia per quanto concerne la progettazione e la realizzazione. Si vuole così evitare lungaggini nella progettazione e realizzazione, soprattutto nei casi in cui tratte locali possono risultare strategiche anche per i collegamenti sovra provinciali (si pensi, ad esempio, al piccolo tratto che interessa il comune di Nago Torbole, ma che al tempo stesso è strategico per il collegamento ciclabile attorno al Garda e verso sud). La soluzione prospettata è che la Provincia, d’intesa con i Comuni, possa sostituirsi a questi nella progettazione e realizzazione dei percorsi.
L’art. 4 prevede che annualmente venga presentato dalla Giunta il Piano della mobilità ciclistica, strumento indispensabile per conoscere lo stato della rete, i progetti in corso di realizzazione e le tratte future previste, interagendo con le associazioni ciclistiche amatoriali ed i Comuni interessati.
L’art. 5 ha la duplice finalità di promuovere da parte della Giunta provinciale una adeguata informazione sull’offerta ciclabile, utilizzando sia i canali tradizionali della promozione turistica sia Internet e di sensibilizzare i cittadini sulle conseguenze benefiche derivanti dall’uso della bicicletta, sia per quanto riguarda il miglioramento degli stili di vita e la salute individuale, sia per quanto concerne la sicurezza della mobilità ciclistica ed il conseguente risparmio energetico.
Gli artt. 6 e 7 adeguano rispettivamente la legge urbanistica e la legge sull’edilizia abitativa alle nuove esigenze derivanti dalla corretta gestione della bicicletta. Il primo prevedendo una quota di parcheggi, non inferiore al 10 per cento, da riservare alle biciclette, appositamente attrezzati, il secondo riservando nei cortili e spazi comuni degli edifici di edilizia abitativa, appositi spazi per il deposito delle biciclette, attrezzati allo scopo.
L’art. 8, conseguentemente, abroga la vecchia normativa del 1988 assorbita ed aggiornata dal presente provvedimento.
Infine l’art. 9 prevede le conseguenti disposizioni finanziarie.
Cons. Roberto Bombarda |
Disegno di legge
Art. 1
Finalità
1. Tenendo conto delle indicazioni del piano urbanistico provinciale e del piano provinciale della mobilità la Provincia promuove la mobilità ciclistica, per favorire l'intermodalità e la migliore fruizione del territorio, garantire lo sviluppo in sicurezza dell'uso della bicicletta in ambito urbano ed extraurbano, migliorare le condizioni dell'ambiente e riqualificare gli spazi urbani, contribuendo al decongestionamento del traffico ed alla riduzione dei consumi energetici.
2. La Provincia promuove, in particolare:
a) la realizzazione di percorsi ciclabili e ciclopedonali inseriti in una rete provinciale, di infrastrutture connesse e il loro collegamento con i servizi di trasporto pubblico;
b) la realizzazione di interventi finalizzati alla coesistenza dell'utenza motorizzata e non motorizzata, attraverso politiche di moderazione del traffico.
Art. 2
Progettazione e caratteristiche dei percorsi ciclabili e ciclopedonali
1. La scelta dei percorsi ciclabili e ciclopedonali privilegia i relitti stradali, le sedi ferroviarie dismesse e gli argini di laghi, fiumi e torrenti, distinti dalle sedi stradali e realizzati con accorgimenti tecnici atti a garantire condizioni di assoluta sicurezza.
2. Nella progettazione dei percorsi ciclabili e ciclopedonali si tiene conto dei movimenti casa - scuola - lavoro, dei principali punti di interscambio con le linee di trasporto pubblico, degli itinerari di accesso a località di particolare interesse turistico-ambientale, degli itinerari cicloturistici e della possibilità di collegamento con altri percorsi ciclabili o ciclopedonali. Per ciascun percorso sono previste adeguate aree di sosta e di parcheggio.
3. Mediante intese con i proprietari o i gestori delle reti ferroviarie la Provincia promuove il recupero e la conservazione delle stazioni e dei caselli ferroviari dismessi che possono essere destinati a strutture ricettive e di assistenza o a punti di ristoro specializzati nell'ospitalità dei ciclisti.
4. In sede di progettazione di nuove strade o di potenziamento di quelle esistenti, se possibile, si prevedono dei percorsi ciclabili.
5. Le caratteristiche tecniche dei percorsi ciclabili e ciclopedonali e i loro criteri d'uso sono stabiliti con regolamento.
6. Le distanze di rispetto dei tracciati stradali stabiliti ai sensi della legge urbanistica provinciale si applicano esclusivamente ai percorsi ciclabili e ciclopedonali che insistono su strade aperte alla circolazione di pedoni, animali e veicoli.
7. L'approvazione dei progetti esecutivi dei percorsi ciclabili e ciclopedonali equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera.
Art. 3
Percorsi d'interesse provinciale e locale
1. I percorsi ciclabili e ciclopedonali d'interesse provinciale attraversano l'intero territorio provinciale e lo collegano con il territorio di altre province, o s'inseriscono in un circuito ciclabile che interessa il territorio di più province, o interessano il territorio di almeno cinque comuni.
2. I provvedimenti della Provincia che individuano i percorsi ciclabili e ciclopedonali d'interesse provinciale, corredati da un'adeguata cartografia, sono trasmessi ai comuni interessati.
3. Entro sei mesi dalla trasmissione i comuni, singoli o associati, possono predisporre il progetto esecutivo dei tronchi di percorso ciclabile e ciclopedonale ricadenti nel loro territorio, che sono approvati dalla Provincia.
4. Su richiesta motivata dei comuni, o decorso il termine previsto dal comma 3, la Provincia provvede direttamente alla progettazione esecutiva dei percorsi ciclabili e ciclopedonali o di singoli tronchi e alla loro realizzazione.
5. La proprietà dei percorsi ciclabili e ciclopedonali realizzati dalla Provincia può essere attribuita ai comuni interessati, con l'obbligo di provvedere alla loro manutenzione.
6. I comuni subentrano alla Provincia nella manutenzione dei percorsi ciclabili e ciclopedonali realizzati dalla Provincia su terreni di proprietà statale, stipulando apposite convenzioni con le amministrazioni competenti.
7. I comuni singoli o associati possono realizzare percorsi ciclabili e ciclopedonali d'interesse locale, nel rispetto del comma 5.
8. La realizzazione dei percorsi ciclabili non è subordinata alla loro previsione negli strumenti urbanistici, se essi sono compresi nella sede stradale o hanno una larghezza inferiore a tre metri complessivi.
Art. 4
Piano per la mobilità ciclistica
1. La Giunta provinciale approva ed aggiorna annualmente un piano che individua i percorsi ciclabili e ciclopedonali da realizzare, i tempi e le modalità di realizzazione. Nella fase di elaborazione del piano sono consultati gli enti locali e le associazioni che promuovono l'uso della bicicletta.
2. Il piano stabilisce i criteri di priorità, favorendo gli interventi in aree urbane o in zone ad alta concentrazione di traffico veicolare, per favorire la sua decongestione attraverso l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto alternativo.
3. Il piano individua i percorsi ciclabili e ciclopedonali o i singoli tronchi realizzati direttamente dalla Provincia e i relativi costi; prevede la realizzazione delle infrastrutture connesse, fra cui, in particolare, punti di ristoro, parcheggi attrezzati e altre strutture per garantire l'intermodalità fra biciclette e mezzi di trasporto pubblico, anche in collaborazione con i soggetti che gestiscono i servizi di trasporto pubblico.
Art. 5
Informazione
1. La Provincia realizza un sistema d'informazione sull'offerta ciclabile, anche tramite internet, che comprende i tracciati dei percorsi, i punti di scambio intermodale, i punti di assistenza e ristoro, anche in collaborazione con i soggetti preposti alla promozione turistica.
2. La Provincia promuove attività informative ed educative per diffondere l'uso della bicicletta, considerando gli aspetti inerenti alla sicurezza stradale, al risparmio energetico, al benessere fisico e al miglioramento degli stili di vita.
Art. 6
Modificazioni della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale)
1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 36 della legge urbanistica provinciale è inserita la seguente:
"d bis) la riserva di spazi comuni per il deposito di biciclette negli edifici o in prossimità ad essi;"
2. Alla fine del comma 1 dell'articolo 59 della legge urbanistica provinciale è inserito il seguente periodo: "Una quota non inferiore al 10 per cento della superficie dei parcheggi è riservata al parcheggio di biciclette, con adeguate attrezzature."
Art. 7
Modificazione dell'articolo 6 della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)"
1. Dopo il comma 6 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 15 del 2005 è inserito il seguente:
"6 bis. Negli edifici interamente utilizzati ai sensi di quest'articolo è previsto un luogo di deposito per le biciclette in cortili o spazi comuni che, se possibile, sono attrezzati a questo scopo."
Art. 8
Abrogazione
1. E' abrogata la legge provinciale 25 novembre 1988, n. 49 (Disciplina dei percorsi ciclabili e ciclopedonali).
Art. 9
Disposizioni finanziarie
1. Se la Provincia realizza piste ciclabili o infrastrutture connesse in collegamento con l'esecuzione di altre opere o interventi di sua competenza, essa si può avvalere delle autorizzazioni di spesa previste dalle leggi provinciali di riferimento, con le modalità indicate da queste leggi.
2. Alla copertura degli oneri derivanti da questa legge si provvede con gli stanziamenti già previsti per l'attuazione della legge provinciale n. 49 del 1988.
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